Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è stato introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni applicative dell’agevolazione verranno regolate da un apposito Decreto Ministeriale. Con la circolare n. 9/E l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Inizialmente introdotto col decreto cura-Italia, l’ambito oggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità.
A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.
Con il Protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482 il Ministero della Sanità ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore. Inoltre, con CNSA del 21/10/2010 il Ministero della Salute ha riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante. In riferimento a quanto sopra, rientrano tra le spese che possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 64 del Decreto “Cura Italia” quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi dotati di certificazione CE, EUOT3A (European Ozone Trade Association) ed ECHA (European Chemicals Agency), in grado di garantire una produzione di ozono tale da inattivare virus e batteri.
Infatti, l’acquisto e l’utilizzo di dette unità in ambienti di lavoro va chiaramente a sostituirsi agli interventi di sanificazione effettuati da aziende specializzate essendo il loro utilizzo volto a garantire una corretta sanificazione dell’ambiente in cui viene effettuato.